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Proposta di modifica n. 3.266 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.