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Proposta di modifica n. 3.86 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.