presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Luca PASTORINO (Misto) e altri
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con qualunque finalità» e: «, comunque,» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai casi in cui le concessioni hanno ad oggetto l'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, il canone dovuto quale corrispettivo non può, comunque, essere inferiore a euro 500 ed il termine di adeguamento allo stesso è prorogato al 1° gennaio 2022.».