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Articolo aggiuntivo n. 2.09 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

  1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle attività ricettive all'aria aperta tale termine è prorogato al 7 ottobre 2021».