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Articolo aggiuntivo n. 2.03 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 2.
  • presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Paolo RUSSO (Misto) e altri

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributo ordinario per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

  1. A decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Ancvg), di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.886.161,66 mila euro.
  2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (Ancvg), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.