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Proposta di modifica n. 2.60 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La riscossione della tassa di concessione governativa di cui alla tariffa articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non è applicata nell'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 460 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.