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Proposta di modifica n. 2.6 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per il periodo 2020-2024, i comuni che si collocano al di sotto del primo valore soglia definito con il decreto di cui all'articolo 33, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2020, n. 58, possono utilizzare, in aggiunta, alle percentuali annuali massime di incremento del personale in servizio, anch'esse definite con il medesimo decreto, anche le facoltà assunzionali residue derivanti dalle cessazioni di personale dei cinque anni antecedenti al 2020. Restano fermi il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, il limite del valore soglia di cui al primo periodo, e la coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale.