Proposta di modifica n. 2.4 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

  4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni.».
  4-ter. I termini di cui al comma 4-bis si applicano anche per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021.

nuova formulazione del 19/02/21

  Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro il 20 maggio 2021. e dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni».
  4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.