presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Roberto PELLA (FI) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.
4-ter. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 4-bis sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.