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Proposta di modifica n. 2.26 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
  4-ter. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
  4-quater. All' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole «un milione di euro» sono sostituite con le seguenti: «cinquecentomila euro».
  4-quinquies. All'articolo 24, comma 5-bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  4-sexies. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.». Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: «555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.».
  4-septies. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.