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Proposta di modifica n. 2.51 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.