presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Roberto OCCHIUTO (FI) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/21
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. All'articolo 103 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: «in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2021».
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i documenti unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza nei termini di cui al comma 1, conservano la propria validità sino alla medesima data nell'ambito di tutti i procedimenti in cui ne è richiesto il possesso.