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Articolo aggiuntivo n. 1.030 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Formazione continua dirigenti PA)

   1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso università o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le Istituzioni e le università prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
   2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.