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Articolo aggiuntivo n. 1.09 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

( Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali)

  1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.
  2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.
  3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.
  4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.
  5. Fino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

   a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

   b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

  6. Gli iscritti all'albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reiscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 842-sexies a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.
  7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.