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Articolo aggiuntivo n. 1.03 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.
(Proroga dei termini in materia di obblighi per l'accessibilità)

  1. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2. Al fine di garantire che l'estensione degli obblighi di accessibilità ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili operi in conformità alla disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità entro il termine del 28 giugno 2022;.