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Proposta di modifica n. 1.177 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le posizioni debitorie contratte successivamente alla data del 31 dicembre 2017, non confluite nella massa passiva dell'organo straordinario di liquidazione, rientrano nella competenza dell'ente. A tale fine, nell'anno 2021, è anticipato un importo, in un'unica soluzione e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pari a due annualità della misura del contributo massimo di cui all'articolo 1, comma 433 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'erogazione del contributo di competenza per l'anno 2021. L'anticipazione di cui al periodo precedente è rimborsata mediante riduzione di importo costante del contributo annuale, erogato ai sensi dell'articolo 1 comma 433 sino alla scadenza di cui all'articolo 1, comma 438 della legge n. 232 del 2016».
  18-ter. All'articolo 1, comma 547, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte le seguenti parole: «e fino all'esercizio 2025».
  18-quater. All'articolo 188-bis comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente ai redditi in euro, diversi da quelli di impresa delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, la riduzione forfetaria prevista al comma 1, fatto salvo l'abbattimento minimo di euro 26.000, si applica anche se sono prodotti al di fuori del territorio di detto comune».
  18-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 18-bis a 18-quater, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.