Proposta di modifica n. 1.58 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in corso, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.