Proposta di modifica n. 1.130
al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Niccolò INVIDIA (Misto) e altri
argomenti:
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».