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Proposta di modifica n. 1.130 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».