presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Annagrazia CALABRIA (FI)
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Dopo l'articolo 22, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Le spese per nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 non hanno valenza per il periodo 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia e per 24 mesi al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.».