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Proposta di modifica n. 1.71 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  8-ter. All'articolo 20, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «11-ter. In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette direzioni e agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio. Agli oneri di cui al presente comma le regioni e le province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».