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Proposta di modifica n. 1.156 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.35, 1.67, 1.152)

testo emendamento del 03/02/21

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1, lettera c) le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   c) al comma 11-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

nuova formulazione del 19/02/21

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

   b) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

   b) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».