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Proposta di modifica n. 1.116 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire il proseguo delle azioni intraprese di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale nell'ambito del progetto «Spiagge sicure», all'articolo 35-quater, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «e 5 milioni a decorrere dall'anno 2021». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.