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Proposta di modifica n. 1.46 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino PIP-Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2020, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 marzo 2022. Entro il termine di cui al periodo precedente, la regione Siciliana è autorizzata, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP – Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni e al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19.
  1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.