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Proposta di modifica n. 1.94 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono motivatamente sottoporre richiesta di finanziamento per l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e come prorogata fino al 31 dicembre 2021.
  1-ter. Gli oneri finanziari per la copertura dei predetti posti aggiuntivi restano a totale carico della regione Siciliana e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
  1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.