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Articolo aggiuntivo n. 107.02 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 107.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Cooperazione allo sviluppo)

  1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, ai fini dell'utilizzo in favore delle azioni stesse.