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Proposta di modifica n. 79.204 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 79.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».