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Articolo aggiuntivo n. 78.033 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 78.
  • status: Approvato (Id. em. 78.020)

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 32,4 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 217,6 milioni nel 2019 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

nuova formulazione del 04/12/18

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

Art. 78-bis
(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

  1. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019.