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Articolo aggiuntivo n. 75.03 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 75.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.

  1. Nelle more del contenimento della spesa pubblica e al fine di individuare i possibili settori di risparmio di spesa pubblica, garantendo i servizi di pubblica utilità, in particolar modo del welfare state, con decreto del Presidente del Consiglio è istituita la Cabina tecnica di spending review, composta da 5 esperti dotati di alta esperienza tecnica e di comprovata esperienza, anche esterni alla pubblica Amministrazione, nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. La struttura opera alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. Le unità possono essere assunte secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Tale contingente è da intendersi aggiuntivo a quello attualmente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 e il relativo personale può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito della struttura tecnica.
  3. Il coordinatore della struttura è nominato con decreto del Presidente del Consiglio e deve essere in possesso di elevata qualificazione ed esperienze professionali in materia di risparmio pubblico.
  4. Alla struttura partecipano i dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, tramite propri rappresentanti, ai fini del necessario raccordo con gli aspetti di propria competenza.
  5. L'incarico di coordinatore ha natura di incarico aggiuntivo a titolo gratuito.
  6. Il piano di attività annuale della struttura è formulato sentite le esigenze rappresentate dai Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato e costituisce oggetto di una direttiva del Presidente del Consiglio. La direttiva contiene indicazioni per il raccordo delle attività della struttura e reciproco scambio con le cabine di regia e altri soggetti competenti in materia di risparmio pubblico.
  7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 6 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  8. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio disciplina le norme di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da 250 alla fine del comma con le seguenti: 247 milioni di euro per l'anno 2019 e 397 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.