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Articolo aggiuntivo n. 65.010 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 65.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.

  1. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti», sono soppresse.