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Proposta di modifica n. 1.146 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:    

testo emendamento del 31/07/18

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
   «2-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari, dei gruppi consiliari costituiti presso i consigli regionali e presso i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, del personale delle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa e del personale che collabora con i parlamentari, i consiglieri regionali e i membri dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano possono essere stipulati o prorogati per un periodo di durata massima non superiore alla durata della legislatura o della consiliatura. A tali rapporti di lavoro non si applicano i limiti di durata e i limiti quantitativi di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 4, 21, comma 01 e 1, 23, comma 1, nonché quanto previsto in relazione a tali norme nell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».