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Articolo aggiuntivo n. 51.03 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 51.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Start-up)

  1. Al fine di incentivare e sostenere la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, è escluso per i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle medesime società».
  2. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2019, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 febbraio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2019, 39 milioni di euro per l'anno 2020 e 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.