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Articolo aggiuntivo n. 49.071 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 49.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per l'anno 2019 e 385 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.