Proposta di modifica n. 49.109 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche: «le parole: “è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fermo lo stanziamento già disposto per l'anno 2018, il Fondo è incrementato di 9 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021”».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 241 milioni di euro per l'anno 2019 e di 391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

nuova formulazione del 04/12/18

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 128, lettera a), capoverso «1-ter», della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «le parole: «è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.