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Proposta di modifica n. 49.74 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 49.

testo emendamento del 21/11/18

  Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:
   a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica del servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
   b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;
   c) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;
   d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;
   e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

  2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi.
  3. All'attuazione del Piano di cui al comma 2 provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
  4. Per l'attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019, 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020 e di 320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.