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Articolo aggiuntivo n. 46.02 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 46.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di sostegno alle edicole)

  1. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.
  2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis ». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
  3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

  Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui, con le seguenti: 8.955 milioni di euro annui.