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Proposta di modifica n. 42.5 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 42.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'autorizzazione di spesa prevista nella sezione II «Rifinanziamenti, definanziamenti, e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazioni vigente articolo 23, comma 3, lettera b) legge 190/1996» – 22.18 Istruzione del secondo ciclo – Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di cui all'articolo 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è incrementata di 37 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021.

  Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge.

nuova formulazione del 04/12/18

  All'articolo 42, dopo il camma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementata di 25 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2-ter. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,» sono inserite le seguenti: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con»;
  2-quater. Al fine di agevolare l'accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 26,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.