Articolo aggiuntivo n. 41.023 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 41.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»)

  1. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono aggiunte le seguenti: «, le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
   b) all'articolo 2, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono aggiunte le seguenti: «, le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
   c) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista della patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie.»;
   d) all'articolo 3, comma 4, lettera e):
    1) dopo le parole: «patologie metaboliche ereditarie» sono aggiunte le seguenti: «, le patologie neuromuscolari su base genetica, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
   e) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e genetica»;
   f) all'articolo 6:
    1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
    2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 29.715.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2019» e la parola: «15.715.000» è sostituita dalla seguente: «19.715.000».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

nuova formulazione del 03/12/18

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»)

  1. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie,» sono inserite le seguenti: «delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale,»;
   b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono inserite le seguenti: «, per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale»;
   c) all'articolo 3, comma 4, lettera e):
    1) dopo le parole: «patologie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: «dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale,»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e genetica»;
   d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  « 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.na.s. delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista della patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie»;
   e) all'articolo 6:
    1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale»;
    2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» e le parole: «15.715.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «19.715.000 euro».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.