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Articolo aggiuntivo n. 40.039 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 40.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

  1. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 425 milioni di euro a decorrere dal 2020.

nuova formulazione del 04/12/18

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

  1. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.