Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo premissivo n. 013.07 al ddl C.804 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 10/07/18

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
  2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».

  2. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole. «19 per cento» e le parole: «6 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «21 per cento» e: «per cento»;
   b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al 16 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019».