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Proposta di modifica n. 38.5 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di tutelare e sostenere le persone fisiche vittime del delitto di usura, all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Fondo provvede altresì alla erogazione dei suddetti mutui a favore di persone fisiche vittime del delitto di usura, che risultano parti offese nel relativo procedimento penale».
  6-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000;
   2021: –5.000.000.