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Articolo aggiuntivo n. 37.033 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia)

  1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, gli importi del predetto assegno sono aumentati del 20 per cento per ciascuna delle fasce del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al medesimo comma 125.
  2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.496 milioni per l'anno 2019, a 6.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.