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Articolo aggiuntivo n. 33.01 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Incremento del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

nuova formulazione del 03/12/18

  Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.