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Proposta di modifica n. 28.10 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 28.
argomenti:  

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.»;
   c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
   d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;
   e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».