presentato il 21/11/2018 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Mario PERANTONI (M5S) e altri 30 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 21/11/18
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Alla direzione degli istituti penali per minorenni di Torino, Milano, Roma, Nisida (NA), Airola (BN), Bari e Catania sono preposti dirigenti di istituto penitenziario. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entra sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per la destinazione dei dirigenti di cui al primo periodo presso le predette articolazioni periferiche del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Ai dirigenti assegnati agli istituti penali per minorenni è assicurata una formazione specializzata in materia minorile, nell'ambito delle risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le esigenze di cui al presente comma la dotazione organica dei dirigenti di istituto penitenziario è incrementata di 7 unità e le Tabelle C ed E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle Tabelle 1-bis e 1-ter, allegate alla presente legge.
4-ter. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere 35 dirigenti di istituto penitenziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.582.165,50 per l'anno 2019 e in euro 3.164.331,01 a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali non esercitate relativamente al turn-over degli anni 2009 – 2017.
4-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 4-ter.
TABELLA 1-bis.
(articolo 28, comma 4-bis)
«Tabella C (articolo 16, comma 9)
Ministero della Giustizia
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale |
|
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa | Dotazione organica |
Dirigenti 1a fascia | 19 |
Dirigenti 2a fascia | 378 |
Totale Dirigenti | 397 |
Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziaria | |
Dirigenti generali penitenziari | 17 |
Dirigenti penitenziari | 341 |
Totale Dirigenti | 358 |
TABELLA 1-ter.
(articolo 28, comma 4-bis)
«Tabella E (articolo 16, commi 1 e 9)
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Dotazione organica complessiva del personale amministrativo |
|
Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica |
Dirigenti penitenziari | |
Dirigenti generali penitenziari | 16 |
Dirigenti istituti penitenziari | 307 |
Dirigenti Area 1 | |
Dirigenti 2a fascia carriera amministrativa | 29 |
Aree | Dotazione organica |
Terza area | 2.219 |
Seconda area | 2.377 |
Prima area | 93 |
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI | 352 |
TOTALE AREE | 4.689 |
TOTALE COMPLESSIVO | 5.041 |
nuova formulazione del 04/12/18
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019/2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
4-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 4-bis.
4-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall'anno 2029.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2019 – 1.689.844;
2020 – 3.379.686;
2021 – 3.749.436.