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Proposta di modifica n. 27.9 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 27.
argomenti:  

testo emendamento del 21/11/18

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.

(Investimenti qualificati)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) il comma 88 è sostituito dal seguente:
  «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;
  2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;
   b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:
    b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
    b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996;

  3) il comma 92 è sostituito dal seguente:
  «92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;
  4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

  2. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.