Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 25.013 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, da destinare a interventi di sostegno, diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125.
  2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le parole: 175 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le parole: 420 milioni.

nuova formulazione del 03/12/18

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi)

  1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
  2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.