Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 21.07 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Quoziente familiare)

  1. Presso il Ministero dell'economica e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione del quoziente familiare», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.