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Articolo aggiuntivo n. 20.06 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO

Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE

Art. 20-bis.
(Potenziamento ed estensione del reddito di inclusione)

  1. Al fine di incrementare il beneficio economico e la platea dei beneficiari del Reddito d'inclusione (ReI), al decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.000»;
   b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 4.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni previste dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 50 per cento. Il valore mensile del ReI è pari a un dodicesimo del valore su base annua»;
   c) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;
   d) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, dei medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento»;
   e) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 450 milioni di euro nel 2019 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9»;
   f) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il valore di euro 4.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a);»;
    b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) il massimale dei beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1».

  2. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:
9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 3.802 milioni di euro per l'anno 2019, 3.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.870 milioni a decorrere dall'anno 2021;
   al comma 1 sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.