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Articolo aggiuntivo n. 20.07 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 21/11/18

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO

Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE

Art. 20-bis.
(Stabilizzazione dell'APE sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «In via sperimentale, dal 1o maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o maggio 2017».
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, 930 milioni di euro per l'anno 2020, 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, 2.150 milioni di euro per l'anno 2022, 2.500 milioni di euro per l'anno 2023 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.400 milioni di euro per l'anno 2019, 6.070 milioni di euro per l'anno 2020, 5.400 milioni di euro per l'anno 2021, 4.850 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, 4.400 a decorrere dall'anno 2024.