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Proposta di modifica n. 19.19 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Approvato
argomenti:    

testo emendamento del 21/11/18

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  23-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno» sono aggiunte le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per almeno».